IL CONDUCENTE RISARCISCE IL PASSEGGERO
SENZA CINTURA DI SICUREZZA (Cassazione)
La Cassazione (ordinanza n. 11095/2020) enuncia un importante principio in materia di sinistri stradali e circolazione: il conducente paga i danni al trasportato senza cintura che subisce lesioni in quanto deve assicurarsi che la circolazione avvenga in condizioni di sicurezza, diversamente si determina una cooperazione nell'azione che produce l'evento lesivo.
LA VICENDA:
A seguito di un sinistro stradale cagionato dal tamponamento da parte di una vettura, la trasportata dell'auto tamponata subiva alcune lesioni; la donna agiva quindi in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni subiti in qualità di terza trasportata. A seguito del mancato accoglimento della domanda da parte del Giudice di Pace, la donna decideva di appellare la decisione innanzi al Tribunale, il quale confermava quanto deciso in primo grado ponendo alla base della propria decisione la CTU ergonomica che ravvisava la esclusiva responsabilità della trasportata relativamente alle lesioni subite per non aver allacciato la cintura di sicurezza.
IL RICORSO IN CASSAZIONE:
A questo punto, la donna decideva di ricorrere in sede di legittimità dinanzi alla Cassazione sollevando i seguenti motivi di ricorso:
1) Con il primo lamenta come il giudice, in base alla CTU , abbia ritenuto erroneamente la stessa responsabile esclusiva dei danni riportati per non avere allacciato le cinture di sicurezza. A suo giudizio la responsabilità graverebbe infatti anche sul conducente dell'auto, visto che ha accettato il suo trasporto in condizioni di insicurezza;
2) Con il secondo si duole del fatto che il giudice abbia considerato la CTU come unica fonte di prova del sinistro, poiché la regola prevede che il terzo trasportato che subisce un danno a causa di un sinistro stradale non è tenuto a dimostrare la responsabilità dei conducenti coinvolti nell'incidente stradale. Vero poi che il mancato allacciamento della cintura può aver contribuito al danno, ma non ne è stata certamente la causa esclusiva in grado di escludere a suo favore qualsiasi risarcimento. Rileva inoltre che prima di partire era dovere del conducente accertarsi che il trasporto si realizzasse in condizioni di sicurezza;
3) Con il terzo motivo infine contesta l'accoglimento totale da parte del giudice di quanto concluso dal CTU secondo il quale, il fatto che la donna non avesse le cinture è compatibile con l'urto che le ha provocato la rottura degli occhiali, ma non quella della protesi dentale, che avrebbe richiesto un colpo più violento del capo contro il poggiatesta.
La Cassazione accoglie il ricorso affermando che qualora il terzo trasportato non allacci le cinture, spetta al conducente controllare che la circolazione del veicolo avvenga in condizioni di sicurezza, diversamente si determina una cooperazione nell'azione che produce l'evento lesivo.
In una situazione del genere il conducente è tenuto a risarcire il terzo trasportato se costui, a causa del tamponamento, subisce un danno alla propria integrità fisica, visto che la sua cooperazione colposa non elimina il nesso di causa tra la sua condotta e il danno.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza), sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del trasportato ma anche del conducente (il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro ed accettazione dei relativi rischi; pertanto, si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell'evento).
In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi ex art. 2054 c.c., deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza dell'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente ed il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
Orbene, il giudice dell'appello ha, nell'impugnata sentenza, disatteso il suindicato principio.
In particolare là dove, nell'avallare l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui è "emerso dall'istruttoria espletata e alla luce delle risultanze della consulenza ergonomica ... l'incidenza nella causazione dei danni di un comportamento negligente della trasportata (mancato utilizzo delle cinture di sicurezza)" e nel sottolineare che "il consulente, dopo aver svolto i necessari accertamenti, ha evidenziato una incongruenza, con riferimento ai danni, tra il sinistro per come descritto ed emerso dalle testimonianze e quello accertato in sede di indagine peritale, ritenendo già nella prima integrazione, dopo aver acquisito la perizia sul veicolo del perito della compagnia, alla luce dei danni materiali emersi, estremamente improbabile, pur se non impossibile, la rottura della protesi amovibile, considerata la capacità di assorbimento degli urti dei materiali di cui sono costituiti i sedili», è pervenuto a ravvisare «l'esistenza di danni molto più lievi rispetto a quelli ipotizzati sulla base delle dichiarazioni del teste escusso e ha ritenuto pertanto, alla luce della minore forza d'urto emersa rispetto a quella calcolata con la prima perizia» e a ritenere «inverosimile la rottura della protesi dentaria che avrebbe richiesto un urto più violento di tutto il volto contro il poggiatesta», senza affatto considerare che ove il conducente avesse ottemperato al proprio obbligo di far allacciare le cinture di sicurezza alla trasportata e non avesse accettato il rischio di una circolazione irregolare l'evento non sarebbe accaduto (quantomeno nelle modalità verificatesi).
Secondo la Corte, Giudice di pace e Tribunale non hanno tenuto conto del fatto che "ove il conducente avesse ottemperato al proprio obbligo di far allacciare le cinture di sicurezza alla trasportata e non avesse accettato il rischio di una circolazione irregolare l'evento non sarebbe accaduto” o si sarebbe verificato con modalità diverse.
Cassazione civile, sez. III, ordinanza 10 giugno 2020, n. 11095 (scarica)