I DISPOSITIVI DI RITENUTA PER BAMBINI
Nel 2015 in Italia più di 6000 bambini nella fascia di età fino ai 9 anni sono stati coinvolti in incidenti lesivi a bordo di veicoli per i quali vige l’obbligo di utilizzo di sistemi di ritenuta ad essi dedicati. Per 27 di loro, sempre nel 2015, le lesioni riportate sono state letali. A questi dati Istat, che sono quelli “ufficiali” poiché derivanti dai verbali di intervento della forza pubblica, occorre aggiungere i feriti di incidenti che si sono risolti con una “semplice” constatazione amichevole, che non rientrano nella predetta statistica. L’effettivo numero di feriti di età inferiore ai 10 anni risulta pertanto essere almeno il triplo del dato ufficiale.
Ricerche estere hanno precisato che il corretto utilizzo dei dispositivi di ritenuta sui bambini riduce il loro rischio di morte del 70% sotto l’anno di età e del 50% tra 1 e 4 anni. In aggiunta, è stato valutato che il 25% delle lesioni non fatali potrebbe essere prevenuto qualora i bambini fossero correttamente allacciati.
Si ricorda che l’Art. 172 del Codice della Strada stabilisce che i bambini, fino al raggiungimento della statura di 150 cm, devono viaggiare su dispositivi di ritenuta omologati e quindi, solo al di sopra di quest’altezza, possono utilizzare le normali cinture di sicurezza per adulti. È necessario comunque specificare che i dispositivi di ritenuta, qualsiasi essi siano, non devono essere utilizzati per ottemperare agli obblighi di legge ma unicamente per la loro indiscussa efficacia protettiva in caso di incidente.
Le conseguenze lesive di un sinistro stradale dipendono strettamente dal tempo entro cui avviene la variazione di velocità del veicolo e dei corpi in essi contenuti, ovvero dal lasso che intercorre tra l’impatto e l’azzeramento delle velocità di abitacolo e passeggeri. A seguito di uno scontro frontale gli occupanti subiscono differenti dinamiche nel caso in cui siano o meno cinturati. I corpi cinturati si muovono inerzialmente in avanti con la medesima velocità che il veicolo possedeva al momento dell’impatto e, circa un centesimo di secondo dopo, vengono trattenuti dalla cintura di sicurezza che li spinge nuovamente verso lo schienale del sedile (o del seggiolino). I dispositivi di ritenuta vincolano il moto degli occupanti, adulti o bambini che siano, evitando che urtino contro le strutture interne e rigide dell’abitacolo (cruscotto, montanti) o che vengano catapultati all’esterno del veicolo attraverso i finestrini o il parabrezza infranti, limitando quindi le decelerazioni, le forze, gli schiacciamenti che i diversi segmenti corporei del corpo umano potrebbero subire.
Di seguito sono inseriti due fotogrammi rammostranti le differenti dinamiche di movimento di due bambini (manichini) durante un impatto frontale: il primo (quello più vicino) è privo di qualsiasi dispositivo di ritenuta mentre il secondo è correttamente seduto ed allacciato nell’apposito seggiolino.
Le normative in vigore in tema di sicurezza in auto di bambini sono la ECE R44/04 e la R129-01. Questi due regolamenti vengono applicati contemporaneamente e la loro sostanziale differenza consiste nel parametro di catalogazione dei dispositivi di ritenuta: peso per la ECE R44 e altezza del bambino per la R129. Di seguito è mostrata la classificazione dei dispositivi per bambini secondo il loro peso corporeo (e l’età orientativa).
I seggiolini sono progettati per dissipare l’energia posseduta dal bambino durante un incidente stradale per mezzo della combinata azione della cintura di sicurezza, delle imbottiture e delle protezioni laterali, dei fissaggi al sedile mediante le cinture di sicurezza dell’abitacolo e/o altri sistemi. Alcuni seggiolini sono dotati di cinture (bretelle) incorporate mentre altri, riservati ai bambini più “grandi”, sfruttano le medesime cinture di sicurezza a tre punti degli adulti. La cintura di sicurezza vincola al sedile le parti superiori del busto e degli arti superiori, mentre non previene il movimento in avanti del complesso cranio-cervicale che si muove rapidamente in avanti e verso il basso. La testa di un neonato ha peculiari caratteristiche anatomiche e biomeccaniche dato che rappresenta il 25% delle sue dimensioni complessive mentre, in proporzione, la testa di un adulto è la metà. In caso di impatto frontale, il rapido movimento in avanti della testa, dotata di una massa particolarmente elevata su un collo relativamente piccolo, e lo scarso livello di ossificazione vertebrale nonché la debolezza dei legamenti costituiscono nei bambini dei reali fattori di rischio di lesioni alla colonna vertebrale. Questo è il principale motivo per cui i seggiolini destinati ai più piccoli (di gruppo 0 e 0+) devono essere installati in senso contrario a quello di marcia (il bambino guarda verso la parte posteriore del veicolo): in caso di urto frontale il complesso cranio cervicale del giovane occupante si muove all’indietro, e non più in avanti, e sarà quindi facilmente trattenuto dallo schienale del seggiolino e dal poggiatesta integrato. In questa configurazione, il movimento in avanti della testa si ha in caso di tamponamento che, nella maggior parte degli incidenti, avviene a basse velocità e pertanto difficilmente si sviluppano sollecitazioni di intensità tale da arrecare effetti lesivi rilevanti. Per tali ragioni, un criterio di prudenza consiglierebbe di mantenere il bambino in direzione di marcia contraria il più a lungo possibile, anche oltre i 9 kg di peso e possibilmente fino ai 4 anni di età. I bambini trasportati sul seggiolino rivolto nel medesimo senso di marcia del veicolo, di qualunque età essi siano, hanno un rischio di subire lesioni superiore da 2 a 8 volte rispetto a quelli che vengono trasportati in senso contrario di marcia.
I seggiolini del gruppo 1 si distinguono per la cintura ad imbracatura (simile a quella delle auto da corsa) ed in genere vengono montati nel medesimo senso di marcia del veicolo. È necessario riporre la massima attenzione nell’adattare la lunghezza delle bretelle a mano a mano che il bimbo cresce, tenendole sempre 2 cm al di sopra delle spalle.
I dispositivi del gruppo 2, e soprattutto quelli del gruppo 3, sono la maggior fonte di problemi dato che è forte la tentazione da parte dei genitori di passare direttamente alle cinture di sicurezza per adulto, un po’ per praticità un po’ per i capricci dei bambini. Mai l’errore potrebbe essere più grande: è imperativo che i bambini di altezza inferiore ai 150 cm viaggino sempre su un dispositivo appropriato.
I seggiolini, ed in particolare i cuscini di rialzo del gruppo 3, sono progettati per evitare che il segmento superiore del nastro diagonale della cintura dell’autovettura passi troppo vicino al collo del bambino, con l’effettivo rischio di trasformarsi in uno strumento lesivo di compressione e lacerazione. In aggiunta, prima dei 12 anni, il bacino umano non è ancora completamente ossificato e v’è un ulteriore rischio che, in assenza di tali dispositivi, la cinghia si sposti dai fianchi del bambino verso l’addome producendo lesioni interne in caso di incidente.
Questi ultimi due gruppi di dispositivi permettono al bambino di stare seduto anche sul posto anteriore sfruttando la protezione dell’airbag, a patto che il sedile sia completamente arretrato. A tal proposito, la normativa del Codice della Strada e le norme di omologazione non impongono che l’installazione dei seggiolini avvenga solo sui sedili posteriori, ad esclusione naturalmente della navicella. Tuttavia, il posto più sicuro per un bambino di qualsiasi età è sempre il sedile posteriore dell’auto. Secondo l’Accademia Americana di Pediatria il rischio lesivo è maggiore del 30% per i bambini traportati sul sedile anteriore, indipendentemente dall’attivazione o meno dell’airbag. In aggiunta, la parte anteriore dell’abitacolo è statisticamente quella più esposta ad impatti di elevata intensità e pertanto è sempre raccomandato “allontanare” i bambini da tale area.
La corretta installazione del seggiolino sul sedile è un elemento su cui è necessario riporre la massima attenzione: l’attacco con le cinture di sicurezza dell’autoveicolo non permette il suo completo bloccaggio poiché, a seguito di un impatto, il dispositivo godrà comunque di una certa escursione, seppur limitata. Questa ‘normale’ oscillazione viene accentuata dalla non perfetta aderenza del seggiolino allo schienale del sedile (a causa di un montaggio non eseguito a regola d’arte), dal fatto che difficilmente i bambini stanno con la schiena perfettamente aderente al seggiolino e che esiste sempre una certa lassità delle cinture per “far stare comodi” i suoi giovani occupanti oppure per l’interposizione di abbigliamento nei mesi invernali. Tutti questi fattori concorrono, al verificarsi dell’impatto frontale, ad una maggiore proiezione del bambino in avanti, alla conseguente escursione cervicale, alla compressione toracica durante la ritenuta delle cinture, ed al possibile urto contro lo schienale del sedile anteriore. Il rimedio a questo problema consiste nell’utilizzo del sistema Isofix, che ancora saldamente il seggiolino alla carrozzeria del veicolo tramite cinghie che si agganciano a specifici punti situati dietro ai sedili posteriori dell’abitacolo.
Detto ciò, è acclarato che l’utilizzo e la corretta installazione dei dispositivi di ritenuta per bambini serva a diminuire la severità lesiva. Essi sfortunatamente non hanno capacità straordinarie: un impatto frontale a velocità superiori a 80 km/h produrrà comunque conseguenze lesive molto serie, anche qualora il bambino fosse nelle migliori condizioni di protezione.
Per concludere, si rammenta che la sentenza di Cassazione Penale n. 9311 del 28/02/2003 ha stabilito che risponde di omicidio colposo il conducente che non abbia ottemperato all’obbligo di esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza nel caso in cui il soggetto trasportato sia deceduto dopo essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito di un sinistro. La sentenza di Cassazione Penale n. 30065 del 12/12/2006 ribadisce il concetto secondo cui l’automobilista ha l’obbligo giuridico di fare allacciare la cintura di sicurezza ai trasportati (bambino o adulto che sia) e, in difetto, risponderà delle lesioni personali subite dagli stessi a seguito di un sinistro stradale. In caso di incidente stradale, il mancato utilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambini, oltre a cagionare gravi effetti lesivi sugli stessi, determina importanti responsabilità penali sui conducenti dei veicoli su cui sono trasportati.
Il video mostra le differenti dinamiche di movimento di due bambini (manichini) durante un impatto frontale: il primo è privo di qualsiasi dispositivo di ritenuta mentre il secondo è correttamente seduto ed allacciato nell'apposito seggiolino.
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